(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, della legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  fino
all'approvazione   da  parte  del  Consiglio  regionale  della  legge
concernente  il  "Bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1997/1999  e
Bilancio  di  previsione  per  l'anno 1997" e della legge concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della  Regione  (Legge  finanziaria 1997)" e comunque non oltre il 30
aprile 1997, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione
secondo gli stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio  di  previsione  per  l'anno  1997  presentato  al Consiglio
regionale il 12  dicembre  1996,  come  adeguato  dalle  disposizioni
autorizzative  di  spesa  della  legge  finanziaria  per  l'anno 1997
presentata al  Consiglio  regionale  il  12  dicembre  1996,  e  come
integrato   in   relazione   agli  atti  di  variazione  al  bilancio
pluriennale per gli anni 1996/1998 divenuti  esecutivi  entro  il  31
dicembre 1996.
  2.  Nel  periodo  di  esercizio  provvisorio di cui al comma 1 sono
autorizzati l'accertamento  e  la  riscossione  delle  entrate.  Sono
altresi' autorizzati l'impegno, entro i limiti di un dodicesimo dello
stanziamento  di  spesa  per ciascun mese o nei limiti della maggiore
spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie  e  d'ordine
non  suscettibili  di frazionamento in dodicesimi o di spese relative
ad assegnazioni dello Stato o  dell'Unione  Europea  con  vincolo  di
destinazione  non  generico,  o  spese  per partite di giro di cui al
Titolo IV dello stato di previsione della spesa.
  3.  Nel  periodo   dell'esercizio   provvisorio   sono,   altresi',
autorizzati  i  pagamenti  delle somme impegnate sia in conto residui
sia in conto competenza.
  4. Nel periodo di esercizio provvisorio di  cui  al  comma  1  sono
autorizzate,  altresi',  variazioni di bilancio mediante l'emanazione
dei decreti previsti dagli articoli 6, terzo comma, 11, sesto  comma,
12,  13, 15, 21, primo e secondo comma, e 24 della legge regionale 20
gennaio 1982, n. 10, e dagli articoli 7, 8, 9 e  10  del  disegno  di
legge  regionale  concernente  il  "Bilancio pluriennale per gli anni
1997/1999 e Bilancio di previsione per  l'anno  1997"  presentato  al
Consiglio regionale il 12 dicembre 1996.
  5. Le quote degli stanziamenti di spesa trasferite sulla competenza
dei capitoli del bilancio per l'anno 1997, ai sensi del comma 4, sono
impegnabili integralmente.
  6.  Ferma  restando  la  validita' degli impegni eventualmente gia'
assunti  entro  il  31  dicembre  1996,  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'articolo  5  della  legge  regionale 10/1982, gli stessi vengono
computati alfine del rispetto del limite di impegnabilita' di cui  al
comma 2 nel calcolo dei dodicesimi dello stanziamento per l'anno 1997
cui fanno carico.