(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
                        del 13 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987,
n. 40, e' sostituito dal seguente:
  "Le  funzioni  di  segretario del Consiglio di Amministrazione sono
svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in  servizio
presso   l'Istituto   che   non   ricopra   la  carica  di  Direttore
dell'Istituto".