(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto".