(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
                        del 13 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la
sosta  temporanea  di  autocaravan  e  caravan   in   aree   apposite
individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.