(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'articolo 11 della legge regionale dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 3: "Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, addi' 16 dicembre 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 dicembre 1996.