(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 6 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99, concernente: "Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati" alla seconda riga la parola "Istituti" viene sostituita dalle seguenti: "strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate/accreditate".