(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22
                        del 6 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  comma  1 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1987, n.
99, concernente: "Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente
non  ricoverati"  alla  seconda  riga  la  parola  "Istituti"   viene
sostituita  dalle  seguenti: "strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate/accreditate".