(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Contributi e ripartizione
 
  1.  Alle  Cooperative  di  garanzia  dei  commercianti,  che  hanno
usufruito  della concessione dei benefici di cui alla legge regionale
6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche operanti alla data  del
31   dicembre   1995,   la  Regione  Abruzzo  concede  un  contributo
straordinario  di  Lire  1.000.000.000  per  il  consolidamento   del
patrimonio  sociale,  e  un contributo di Lire 2.000.000.000 in conto
interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative  stesse  a  favore
dei commercianti.
  2.  I contributi di cui al precedente comma 1, vanno ripartiti, tra
le diverse Cooperative, per il 60% in proporzione al numero dei  soci
risultanti alla data del 31 dicembre 1995 e per il 40% in proporzione
alla  somma  dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge
regionale  6  novembre  1981  n.  49   e   successive   modifiche   e
integrazioni.
  3.   I   contributi   straordinari   concessi  dalla  Regione  alle
Cooperative di garanzia dei Commercianti per  il  consolidamento  del
patrimonio sociale non concorrono al raggiungimento del tetto massimo
di  cui  all'art.  10  della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e
successive modifiche ed integrazioni.
  4. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale.
  5.  Gli  interessi  maturati  sui   contributi   accreditati   alle
cooperative  sono  utilizzati esclusivamente per le spese di gestione
delle stesse.