(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Contributi e ripartizione 1. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche operanti alla data del 31 dicembre 1995, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Lire 1.000.000.000 per il consolidamento del patrimonio sociale, e un contributo di Lire 2.000.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti. 2. I contributi di cui al precedente comma 1, vanno ripartiti, tra le diverse Cooperative, per il 60% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1995 e per il 40% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla legge regionale 6 novembre 1981 n. 49 e successive modifiche e integrazioni. 3. I contributi straordinari concessi dalla Regione alle Cooperative di garanzia dei Commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui all'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale. 5. Gli interessi maturati sui contributi accreditati alle cooperative sono utilizzati esclusivamente per le spese di gestione delle stesse.