(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai componenti estranei alla amministrazione regionale del Comitato degli Esperti, istituito con legge regionale 23 maggio 1985, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 4 giugno 1991 n. 20, del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Abruzzo istituito con L.R. 28 dicembre 1983 n. 78 come modificato dalla L.R. 27 agosto 1987 n. 46, del Comitato Regionale Cave di cui all'art. 4 della L.R. 26 luglio 1983 n. 544, del Comitato Energia di cui alla L.R. 18 aprile 1984 n. 31 e L.R. 30 novembre 1989 n. 98, e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute nella misura stabilita dall'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 72. Ai predetti componenti spetta, altresi', quando ne ricorrono i presupposti, il rimborso della spesa di viaggio e il trattamento economico di missione nella misura e alle condizioni stabilite dalla vigente disciplina regionale per il personale con qualifica dirigenziale.