(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23
                        del 20 dicembre 1996
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
componenti estranei alla amministrazione regionale del Comitato degli
Esperti, istituito con legge  regionale  23  maggio  1985,  n.  60  e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,    del    Comitato
Tecnico-Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 4 giugno 1991 n. 20,
del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico ed  acustico
per la Regione Abruzzo istituito con L.R. 28 dicembre 1983 n. 78 come
modificato  dalla L.R.   27 agosto 1987 n. 46, del Comitato Regionale
Cave di cui all'art.   4 della  L.R.  26  luglio  1983  n.  544,  del
Comitato  Energia  di  cui  alla  L.R. 18 aprile 1984 n. 31 e L.R. 30
novembre 1989 n. 98, e' corrisposta una indennita'  di  presenza  per
ogni  giornata  di  partecipazione alle sedute nella misura stabilita
dall'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 72.
  Ai predetti componenti spetta,  altresi',  quando  ne  ricorrono  i
presupposti,  il  rimborso  della  spesa  di viaggio e il trattamento
economico di missione nella misura e alle condizioni stabilite  dalla
vigente   disciplina   regionale   per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale.