(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al paragrafo 3.6 del PSR, del titolo aggiungere, dopo "L'Assistente sanitario", il dietista e l'assistente sociale. Quindi, prima dell'"Home-care", aggiungere: il dietista. A - Livello ospedaliero Il dietista organizza e coordina le attivita' relative all'alimentazione generale ed alla dietistica in particolare: offre la sua consulenza per la corretta impostazione dell'alimentazione normale e del dietetico presso la cucina centrale; organizza e dirige la cucina dietetica; collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico-sanitario dell'alimentazione. Nel settore di degenza, il dietista ha un ruolo attivo nella terapia dietetica e di nutrizione clinica: collabora con il medico nella stesura di schemi dietoterapici, nella loro realizzazione ed utilizzazione; coadiuva in modo attivo alla attuazione della nutrizione artificiale. Puo' eseguire per delega del Direttore del Servizio, la semeiotica nutrizionale sui pazienti degenti in ospedale. B - Livello ambulatoriale Collabora con il medico nella conduzione dell'ambulatorio, nella stesura della cartella clinico-dietetica e, consultato il Direttore del Servizio, si occupa della stesura di diete e/o supporti nutrizionali per l'alimentazione artificiale. Negli ambulatori specialistici, collabora con il medico specialista per quanto concerne l'aspetto nutrizionale sotto la guida di proto- colli convenzionati. C - Livello di laboratorio Collabora negli studi inerenti la chimica e la tossicologia alimentare, la bromatologia e la tecnica alimentare in generale. L'Assistente sociale 1) Collabora nello svolgimento di attivita' di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni assistenziali, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati. A tal fine, sotto la supervisione del personale di servizio sociale di livello superiore: attua colloqui, interviste e riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento; collabora alla predisposizione, nell'ambito dell'ente, dei relativi atti amministrativi assumendosi la responsabilita' dei giudizi e delle proposte formulate ed attua, nell'ambito delle direttive ricevute le decisioni prese dagli organi competenti; collabora all'istruttoria ed alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari. 2) Collabora ad attivita' di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture, nell'ambito di programmi di servizio sociale definiti da personale di livello superiore della stessa professione. 3) Collabora ad attivita' di indagine e di studio sui problemi sociali e di servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione ed alla promozione di strutture e servizi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 17 dicembre 1996 Falconio