(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24
                        del 23 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  concorre  al  finanziamento  delle  spese  per  la
realizzazione  dei  servizi  ed  interventi  in  materia  sociale   e
socio-assistenziale, la cui titolarita' spetta ai Comuni, mediante la
ripartizione del Fondo sociale regionale di cui al successivo art. 2.