(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione concorre al finanziamento delle spese per la realizzazione dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale, la cui titolarita' spetta ai Comuni, mediante la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui al successivo art. 2.