(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24
                        del 23 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i  commi
ottavo e ventesimo.