(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 23 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 3 della L.R. 27 aprile 1995, n. 97 sono soppressi i commi ottavo e ventesimo.