(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 27 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La Regione Abruzzo riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione fondamentale dei cittadini nonche' fattore di liberta', di solidarieta', di progresso civile, sociale ed economico. Valorizza in modo particolare la funzione di promozione sociale, di servizio, di innovazione perseguita dalle libere Associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalita' sociali, culturali, scientifiche, educative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realta' associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica ed alla partecipazione attiva dei cittadini.