(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 27 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La  Regione  Abruzzo riconosce e promuove il pluralismo associativo
quale espressione  fondamentale  dei  cittadini  nonche'  fattore  di
liberta', di solidarieta', di progresso civile, sociale ed economico.
  Valorizza in modo particolare la funzione di promozione sociale, di
servizio,  di  innovazione perseguita dalle libere Associazioni senza
scopo di lucro ed aventi finalita' sociali, culturali,  scientifiche,
educative,   turistiche  naturali,  di  protezione  ambientale  e  di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
  La Regione favorisce inoltre  il  ruolo  degli  Enti  locali  nella
diffusione   e  valorizzazione  delle  realta'  associative  di  ogni
ispirazione ideale, culturale, etnica  e  religiosa,  che  concorrono
alla vita democratica ed alla partecipazione attiva dei cittadini.