(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25 del 27 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il sesto comma dell'art. 3 della L.R. 14 settembre 1994 n. 61, risultante dalle integrazioni apportate dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995 n. 5, e' cosi' modificato: "6. Le cooperative e le societa' beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge devono rispondere alla definizione di P.I.M. prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore della P.M.I., dettata dalla raccomandazione CE in data 2 aprile 1996, pubblicata in GUCE L. 107 del 30 aprile 1996".