(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 25
                        del 27 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il sesto comma dell'art. 3 della L.R. 14 settembre 1994  n.  61,
risultante  dalle  integrazioni  apportate  dall'art. 3 della L.R. 30
gennaio 1995 n. 5, e' cosi'  modificato:  "6.  Le  cooperative  e  le
societa'  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste  dalla presente
legge devono rispondere alla definizione  di  P.I.M.  prevista  dalla
disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  statali a favore della P.M.I.,
dettata dalla raccomandazione CE in data 2 aprile 1996, pubblicata in
GUCE L. 107 del 30 aprile 1996".