(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 1997 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), dopo le parole "scuole materne delle frazioni" sono soppresse le parole "con unica sezione". 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 61/1996 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), e' sostituita dalla seguente: "b) nella misura del 25 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei Comuni, non capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a seimila abitanti.".