(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3
                         del 22 gennaio 1997
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  3  della legge
regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai Comuni  per  concorrere
al  funzionamento  delle  scuole  materne  autonome),  dopo le parole
"scuole materne delle frazioni" sono soppresse le parole  "con  unica
sezione".
  2.  La  lettera  b) del comma 1  dell'articolo 3 della L.R. 61/1996
(Contributi ai Comuni per concorrere al  funzionamento  delle  scuole
materne autonome), e' sostituita dalla seguente:
   "b)  nella  misura del 25 per cento dello stanziamento globale per
ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di  cui  all'articolo
2,   nelle  scuole  dei  Comuni,  non  capoluoghi  di  Provincia  con
popolazione superiore a seimila abitanti.".