(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 28 gennaio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
 n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 1);
  Vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ed in particolare
l'art.  172,  come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24
gennaio 1992, n. 5;
  Visto il proprio precedente decreto 1 dicembre 1992, n. 19-71/Leg.,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 53 di data 29 dicembre 1992;
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 15570 di data
6 dicembre 1996, non soggetta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti;
 
                              Decreta:
 
  L'art.  3  del  regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12, di  cui  al  D.P.G.P.  1  dicembre
1992,  n.  19-71/Leg.,  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione
 Trentino-Alto  Adige n. 53 di data 29 dicembre 1992, e' in tal senso
modificato:
   il punto 8) del primo gruppo di argomenti  e'  sostituito  con  il
seguente:
    "8)  Prima  individuazione  di  bambini con deficienze, ritardi e
difficolta'  nello  sviluppo  affettivo,   motorio,   percettivo   ed
intellettuale;  bambini  con difficolta' di adattamento al gruppo dei
coetanei; attuazione e verifica dei progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione  individualizzati,  forme  di  integrazione  tra
attivita'  scolastiche  e  attivita'  extrascolastiche finalizzate al
recupero o riduzione dello svantaggio e dell'handicap".
   il punto 1) del terzo gruppo di argomenti  e'  sostituito  con  il
seguente:
    "1)   Conoscenza   critica   degli   orientamenti  dell'attivita'
educativa  della  scuola  dell'infanzia  emanati  con   D.P.G.P.   n.
5-19/Leg. di data 15 marzo 1995".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul   Bollettino ufficiale  della  Regione
Trentino  -  Alto  Adige ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1997
                   Registro 1, foglio 12 - Palomba