(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 27 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'Amministrazione  regionale e' autorizzata, ai sensi del comma
quarto dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme
per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna"  e
successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell'entrata  in  vigore della relativa legge e comunque non oltre il
30 aprile 1997, a norma dell'art. 49,  comma  3,  dello  Statuto,  il
Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati
di  previsione  dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1996 come modificato dai provvedimenti di
variazione adottati nel corso dell'anno  1996,  in  ragione  di  1/12
dello  stanziamento  di  ogni  capitolo  di  spesa  per  ogni mese di
esercizio provvisorio.