(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 27 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi del comma quarto dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1997, a norma dell'art. 49, comma 3, dello Statuto, il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1996, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.