(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1. All'articolo 49, comma 1, sostituire "comma 5" con "comma 6";
  2. All'articolo 52, comma 6, le parole "di cui all'art.  51,  comma
8." sono sostituite dalle seguenti "di cui all'art. 47, comma 6.".
  3.  All'articolo 56, comma 1, modificare la frase "..... e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996" con la frase  ".....  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 1998".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 15 gennaio 1997
                              MARCUCCI
             (incaricata con D.P.G.R 15/6/1995, n. 221)
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17
dicembre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  l'11
gennaio 1997.