(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate
 
  1. L'assistenza in forma indiretta per  prestazioni  effettuate  in
regime  di  ricovero  presso  centri  privati  italiani  di altissima
specializzazione non accreditati  e'  erogata  dalle  Aziende  unita'
sanitarie locali secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
  2.  I  cittadini  residenti  nella regione Toscana e iscritti negli
appositi elenchi presso le  Aziende  unita'  sanitarie  locali  hanno
diritto  a  prestazioni  assistenziali  presso le strutture di cui al
comma 1 nei limiti, nelle  forme  e  secondo  le  procedure  previste
dall'art.   3, con esclusione di quanto contenuto nel comma 11, della
legge regionale 6 aprile 1993, n.  23,  per  i  cittadini  che  hanno
necessita'  di  prestazioni  di  ricovero  presso centri di altissima
specializzazione all'estero.
  3. La misura del  rimborso  e'  quella  stabilita  per  i  ricoveri
all'estero  presso  i  centri  di  altissima  specializzazione,  fino
all'emanazione di  apposito  provvedimento  da  parte  del  Consiglio
regionale su proposta della Giunta.