(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate 1. L'assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati e' erogata dalle Aziende unita' sanitarie locali secondo la disciplina prevista dalla presente legge. 2. I cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unita' sanitarie locali hanno diritto a prestazioni assistenziali presso le strutture di cui al comma 1 nei limiti, nelle forme e secondo le procedure previste dall'art. 3, con esclusione di quanto contenuto nel comma 11, della legge regionale 6 aprile 1993, n. 23, per i cittadini che hanno necessita' di prestazioni di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero. 3. La misura del rimborso e' quella stabilita per i ricoveri all'estero presso i centri di altissima specializzazione, fino all'emanazione di apposito provvedimento da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta.