(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'Istituto  Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
(I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art.
100,  in  quanto  applicabile  all'I.R.P.E.T.  secondo  il   disposto
dell'art.  19  comma 5 della legge regionale 29 luglio 1996 n. 59, e'
autorizzato a gestire provvisoriamente,  comunque  non  oltre  il  31
marzo  1997,  il bilancio per l'anno finanziario 1997, gia' approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell'I.R.P.E.T. con la delibera  256
del  27 novembre 1996 e depositato presso il Consiglio regionale, fin
quando lo stesso sia approvato con apposita legge  regionale  secondo
gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di
approvazione.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 22 gennaio 1997
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17
dicembre 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  18
gennaio 1997.