(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59
                         del 7 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
          Alienazione beni del patrimonio agricolo forestale
 
  1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata ad alienare beni immobili
appartenenti al patrimonio agricolo forestale ed affidati in  delega,
ai  sensi  dell'art.  11 della L.R. 4/9/76 n. 64, a soggetti indicati
successiva mente come Enti Delegati.
  2. L'alienazione ha luogo nei seguenti casi:
   a) quando gli immobili non siano  piu'  utilizzabili,  ovvero  non
piu' necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all'art.
8 della L.R. 4/9/76 n. 64;
   b)  quando  la  cessione risulti finalizzata al soddisfacimento di
esigenze di interesse locale.
  3.  Possono  altresi'  essere  alienati  beni  mobili  connessi  al
patrimonio  agricolo  forestale  non piu' utilizzabili ai fini di cui
all'art.  8 della L.R. 4/9/76 n. 64, con le procedure di cui al primo
comma dell'art. 24 della L.R. 16/5/91 n. 20 o, nel caso  di  beni  di
rilevante valore, con le procedure della presente legge.