(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 7 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Alienazione beni del patrimonio agricolo forestale 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad alienare beni immobili appartenenti al patrimonio agricolo forestale ed affidati in delega, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/9/76 n. 64, a soggetti indicati successiva mente come Enti Delegati. 2. L'alienazione ha luogo nei seguenti casi: a) quando gli immobili non siano piu' utilizzabili, ovvero non piu' necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all'art. 8 della L.R. 4/9/76 n. 64; b) quando la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento di esigenze di interesse locale. 3. Possono altresi' essere alienati beni mobili connessi al patrimonio agricolo forestale non piu' utilizzabili ai fini di cui all'art. 8 della L.R. 4/9/76 n. 64, con le procedure di cui al primo comma dell'art. 24 della L.R. 16/5/91 n. 20 o, nel caso di beni di rilevante valore, con le procedure della presente legge.