(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 7 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 e' sostituito dal seguente: "2. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.a. e' prestata nella misura del 25% dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita. Con le disponibilita' finanziarie non impegnate del Fondo speciale rischi di cui all'art. 13 della legge regionale 29/94, Fidi Toscana S.p.a. attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 32 volte l'entita' del Fondo medesimo. Per la copertura delle eventuali perdite, comprensive di capitali ed interessi, derivanti dalle operazioni di consolidamento garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilita' del fondo. La liquidazione delle eventuali perdite definitive e' effettuata dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun anno solare.".