(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59
                         del 7 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
         Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 29
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1994,
n. 29 e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  garanzia  sussidiaria  di  Fidi Toscana S.p.a. e' prestata
nella  misura  del  25%  dell'importo  relativo   all'operazione   di
consolidamento garantita.
  Con  le disponibilita' finanziarie non impegnate del Fondo speciale
rischi di cui all'art. 13 della legge regionale 29/94,  Fidi  Toscana
S.p.a.  attiva  operazioni  di  consolidamento  per  un  importo  non
superiore a 32 volte l'entita' del Fondo medesimo.
  Per la copertura delle eventuali perdite, comprensive  di  capitali
ed interessi, derivanti dalle operazioni di consolidamento garantite,
si fa fronte esclusivamente con le disponibilita' del fondo.
  La  liquidazione  delle  eventuali perdite definitive e' effettuata
dopo la scadenza naturale delle operazioni poste in essere in ciascun
anno solare.".