(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 10
                        del 26 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Proroga gestione liquidatoria
 
  1. La gestione  liquidatoria  dell'ex  Ente  di  sviluppo  agricolo
dell'Umbria  di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre
1994, n.   35, e' prorogata sino  al  31  dicembre  1997.  La  Giunta
regionale  puo'  altresi'  prorogare per lo stesso periodo l'incarico
conferito al Commissario liquidatore,  ai  sensi  dell'art.  4  sopra
citato, con la deliberazione n. 10699 del 30 dicembre 1994.
  2.  Entro il 30 aprile 1997 la Giunta regionale approva il piano di
liquidazione dell'ex ESAU predisposto dal Commissario  liquidatore  e
successivamente  lo  trasmette  al  Consiglio  regionale  per il solo
esame.
  3. Le somme  erogate  dal  disciolto  ESAU  ai  sensi  della  legge
regionale  n.  68 del 4 settembre 1981 e successive modificazioni, su
richiesta delle cooperative beneficiarie, qualora le stesse non siano
poste in liquidazione volontaria  o  coatta  amministrativa,  possono
essere conferite al capitale sociale delle medesime, con intestazione
alla   gestione   liquidatoria   dell'ex  ESAU.  Il  conferimento  e'
subordinato  alla  presentazione  al  Commissario liquidatore dell'ex
ESAU di un piano  finanziario  da  cui  risulti  la  validita'  delle
prospettive  economiche  e  sociali  dell'impresa  e  che preveda una
ricapitalizzazione da parte dei soci delle stesse  cooperative,  pari
al  20  per  cento delle somme di cui sopra, da versare in un periodo
massimo di cinque anni in ragione di almeno un quinto all'anno.