(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di favorire la piu' efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio, inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la giunta regionale istituisce un proprio ufficio distaccato presso la sede dell'Unione europea in Bruxelles. 2. L'ufficio di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie. 3. Nell'espletamento della propria attivita' l'ufficio di cui al comma 1 assicura altresi' il piu' efficiente collegamento della regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.