(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. Al  fine  di  favorire  la  piu'  efficiente  trattazione  delle
questioni  che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie
nel proprio territorio, inerenti agli ambiti di competenza regionale,
con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli
interventi che si  attuano  con  il  concorso  di  risorse  di  fonte
comunitaria,  la  giunta  regionale  istituisce  un  proprio  ufficio
distaccato presso la sede dell'Unione europea in Bruxelles.
  2.  L'ufficio  di  cui  al  comma  1  opera  quale   strumento   di
collegamento  tecnico,  amministrativo  ed operativo tra le strutture
regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.
  3. Nell'espletamento della propria attivita' l'ufficio  di  cui  al
comma  1  assicura  altresi'  il  piu'  efficiente collegamento della
regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso  l'Unione
europea.