(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. In relazione al permanere delle esigenze residenziali nelle zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto dall'art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edizilia residenziale pubblica") che stabilisce la possibilita' di riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, gia' prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1992, n. 37 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo unico della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 7, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1998, con l'esclusione delle famiglie nei confronti delle quali e' stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosita' e che siano gia' collocate nella graduatoria definitiva.