(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 8 del 21 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
 
  1. In relazione al permanere delle esigenze residenziali nelle zone
ad  alta  tensione  abitativa,  il  termine  di  due anni, introdotto
dall'art.  46  della  legge  regionale   4   maggio   1990,   n.   28
(Modificazioni
 ed  integrazioni  alla  legge  regionale  5  dicembre  1983, n. 91 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  concernente  "Disciplina
dell'assegnazione  degli  alloggi di edizilia residenziale pubblica")
che stabilisce la possibilita' di riservare il 30%  degli  alloggi  a
favore  delle famiglie in condizioni di sfratto, gia' prorogato al 31
dicembre 1994 dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1992, n.
37 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo  unico
della  legge  regionale  30  gennaio  1995,  n.  7,  e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 1998, con l'esclusione  delle  famiglie
nei   confronti   delle   quali  e'  stata  dichiarata  la  decadenza
dell'assegnazione di alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  per
carenza di requisiti o per morosita' e che siano gia' collocate nella
graduatoria definitiva.