(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 25 febbraio 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Introduzione dell'insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo 1. Sono approvati per la scuola dell'obbligo dei comuni delle localita' ladine della provincia di Trento i programmi di insegnamento della lingua e cultura ladina secondo quanto stabilito all'allegato A, parti I, II e III della presente legge. 2. L'insegnamento obbligatorio della lingua e cultura ladina viene impartito dalla prima classe della scuola elementare e dalla prima classe della scuola media in modo graduale a partire dall'anno scolastico 1997/1998 e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla formazione degli insegnanti. 3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'art. 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, provvede alla valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge nel suo complesso, sul piano amministrativo, organizzativo, didattico, nonche' sugli apprendimenti conseguenti all'applicazione dei programmi di lingua e cultura ladina. A tal fine il comitato provvede alla redazione ogni tre anni di una apposita relazione e la invia alla Giunta provinciale per un verifica dell'impatto dell'applicazione della legge e per l'adozione di eventuali provvedimenti migliorativi di competenza. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 13 febbraio 1997 ANDREOTTI Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci