(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 26 dell'8 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
                      Interpretazione autentica
 
  Alla fine del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13
maggio  1996,  n.  8,  dopo le parole "di dirigente" si aggiungono le
seguenti: "..., con l'attribuzione in tal caso della retribuzione  di
posizione  nella  misura  massima prevista dall'articolo 40, 1 comma,
lettera c) C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale,  per
le   complesse  responsabilita'  che  i  segretari  particolari,  con
l'assunzione  della  funzione  dirigenziale,  debbono   svolgere   di
supporto  tecnico-giuridico  del Presidente e dei Vice Presidenti nei
rapporti che questi hanno con  gli  organismi  politico-istituzionali
del Consiglio regionale".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
   Catanzaro, 4 marzo 1997
                              NISTICO'