(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 26 dell'8 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico Interpretazione autentica Alla fine del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole "di dirigente" si aggiungono le seguenti: "..., con l'attribuzione in tal caso della retribuzione di posizione nella misura massima prevista dall'articolo 40, 1 comma, lettera c) C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale, per le complesse responsabilita' che i segretari particolari, con l'assunzione della funzione dirigenziale, debbono svolgere di supporto tecnico-giuridico del Presidente e dei Vice Presidenti nei rapporti che questi hanno con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 4 marzo 1997 NISTICO'