(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2
                        del 29 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.    La    Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato  con  legge  e
comunque  non  oltre  il  30  aprile  1997  il bilancio della Regione
Liguria per l'anno finanziario 1997 secondo gli stati  di  previsione
dell'entrata  e  della spesa con le disposizioni e modalita' previste
nel relativo disegno di legge, costituenti il  progetto  di  bilancio
per  l'anno  finanziario medesimo, e nei limiti e modalita' stabiliti
dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre  1977
n.  42  (norme  in  materia  di bilancio e contabilita') e successive
modificazioni e integrazioni.