(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997) Il Consiglio regionale Ha approvato Il Commissario del Governo Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'articolo 3 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) e' sostituito dal seguente: "2. Il Direttore generale puo' assumere, con congrua motivazione, i provvedimenti in difformita' dal parere preventivo obbligatorio, reso dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo".