(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2
                        del 29 gennaio 1997)
 
                       Il Consiglio regionale
                            Ha approvato
 
                     Il Commissario del Governo
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 3
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8  agosto  1994
n.  42  (disciplina  delle  U.S.L.  e  delle  Aziende ospedaliere del
Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n.
502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) e'  sostituito
dal seguente:
  "2. Il Direttore generale puo' assumere, con congrua motivazione, i
provvedimenti in difformita' dal parere preventivo obbligatorio, reso
dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo".