(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2
                        del 29 gennaio 1997)
 
                       Il Consiglio regionale
                            Ha approvato
 
                     Il Commissario del Governo
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
                    Integrazione dell'articolo 2
 
  1.  Dopo  il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 50/1993,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "4. bis Sono assoggettati all'autorizzazione le  prestazioni  ed  i
trattamenti  di  cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990 n.  1,
compresi quelli svolti  presso  alberghi,  palestre,  clubs,  circoli
privati  e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in
qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a  titolo  gratuito  o  in
connessione con iniziative promozionali.
  4. ter Al fine del rilascio di tale autorizzazione per le attivita'
di cui al comma 4.bis, che si svolgono temporaneamente in connessione
con iniziative promozionali, non si applica quanto disposto dal comma
2 dell'articolo 3 della presente legge".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 20 gennaio 1997
                                MORI