(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997) Il Consiglio regionale Ha approvato Il Commissario del Governo Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico Integrazione dell'articolo 2 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 50/1993, sono aggiunti i seguenti commi: "4. bis Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. 4. ter Al fine del rilascio di tale autorizzazione per le attivita' di cui al comma 4.bis, che si svolgono temporaneamente in connessione con iniziative promozionali, non si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 20 gennaio 1997 MORI