(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 16 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambiti territoriali di caccia 1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari".