(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                      n. 15 del 16 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Ambiti territoriali di caccia
 
  1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995,
 n. 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Gli  ambiti  territoriali  di caccia di norma hanno dimensione
sub-provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali,  con
una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 ettari".