(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 24 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Le Amministrazioni Provinciali e le Comunita' Montane, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione per l'attuazione di aiuti alle aziende agricole previsti dal regolamento CEE 797/85 del 12 marzo 1985, cosi' come integrato dal regolamento CEE n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e sue modificazioni, in carenza di domande relative agli aiuti alla cui concessione erano vincolate le assegnazioni medesime, sono autorizzate ad utilizzare le eventuali residue disponibilita' per la concessione di aiuti diversi purche' previsti dai regolamenti sopra richiamati e sempre che le domande risultino presentate entro il 31 dicembre 1993 ed il pagamento possa aver luogo entro il termine improrogabile del 30 giugno 1997. 2. Le deliberazioni con le quali sono disposte le variazioni di cui al comma 1, devono essere notificate all'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Attivita' Settore Primario" entro 15 giorni dalla data di esecutivita' delle stesse.