(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della Regione Campania n. 16
                         del 24 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   Le   Amministrazioni   Provinciali  e  le  Comunita'  Montane,
nell'ambito   delle   assegnazioni   disposte   dalla   Regione   per
l'attuazione  di aiuti alle aziende agricole previsti dal regolamento
CEE 797/85 del 12 marzo 1985, cosi' come  integrato  dal  regolamento
CEE  n. 2328/91 del 15 luglio 1991 e sue modificazioni, in carenza di
domande relative agli aiuti alla cui concessione erano  vincolate  le
assegnazioni  medesime,  sono  autorizzate ad utilizzare le eventuali
residue disponibilita' per la concessione di  aiuti  diversi  purche'
previsti  dai  regolamenti  sopra  richiamati e sempre che le domande
risultino presentate entro il 31 dicembre 1993 ed il pagamento  possa
aver luogo entro il termine improrogabile del 30 giugno 1997.
  2. Le deliberazioni con le quali sono disposte le variazioni di cui
al   comma   1,   devono   essere  notificate  all'Area  Generale  di
Coordinamento "Sviluppo Attivita' Settore Primario" entro  15  giorni
dalla data di esecutivita' delle stesse.