(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10
                        del 28 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Il punto a) del secondo comma dell'art. 6 della legge  regionale  2
novembre 1979, n. 52, modificato dall'art. 5 della legge regionale 19
aprile 1993, n. 24, e' sostituito dal seguente:
  "a)  architetti,  ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti
da almeno cinque anni agli albi  dei  relativi  ordini  professionali
oppure  il possesso di diploma post universitario di specializzazione
la materia paesaggistico-ambientale".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla osservare
come legge della Regione Toscana.
  Firenze, 21 febbraio 1997
                              MARCUCCI
           (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)
  La presenta legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  28
gennaio  1997  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 15
febbraio 1997.