(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Toscana, nel quadro degli interventi volti alla tutela e allo sviluppo dell'ambiente rurale, promuove azioni per salvaguardare, ripristinare, valorizzare e divulgare i processi produttivi e le attivita' dell'agricoltura e del mondo rurale in generale, di particolare interesse storico, etnografico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa. 2. In particolare rientrano tra tali processi ed attivita' quelli di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di allevamento, e tutte le attivita' e i servizi connessi e complementari all'agricoltura, nonche' le strutture ad essi collegate.