(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
                         del 14 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Toscana,  nel  quadro  degli interventi volti alla
tutela e allo sviluppo  dell'ambiente  rurale,  promuove  azioni  per
salvaguardare,  ripristinare,  valorizzare  e  divulgare  i  processi
produttivi e le attivita' dell'agricoltura  e  del  mondo  rurale  in
generale,  di particolare interesse storico, etnografico e culturale,
minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa.
  2. In particolare rientrano tra tali processi ed  attivita'  quelli
di  produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di
allevamento,  e  tutte  le  attivita'  e   i   servizi   connessi   e
complementari   all'agricoltura,   nonche'   le   strutture  ad  essi
collegate.