(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
                         del 14 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  12  della  legge  regionale  7  febbraio 1996, n. 11 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 12. - 1. La  Regione  Toscana  favorisce  gli  interventi  di
riqualificazione  della  rete  commerciale  da realizzarsi attraverso
l'introduzione di fattori innovativi, il miglioramento del livello di
accessibilita'   e   di   infrastrutturazione   nonche'    attraverso
l'ammodernamento,  la specializzazione dei singoli punti di vendita e
la rilocalizzazione di esercizi commerciali, all'interno dello stesso
comune o provenienti dai comuni limitrofi, purche'  in  attivita'  da
almeno un triennio.
  2.  Possono  accedere  ai  finanziamenti le piccole e medie imprese
commerciali o di somministrazione di alimenti e  bevande,  singole  o
associate,  con meno di 50 dipendenti, operanti sia a posto fisso che
su aree pubbliche localizzate in Toscana".