(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 12 della legge regionale 7 febbraio 1996, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. La Regione Toscana favorisce gli interventi di riqualificazione della rete commerciale da realizzarsi attraverso l'introduzione di fattori innovativi, il miglioramento del livello di accessibilita' e di infrastrutturazione nonche' attraverso l'ammodernamento, la specializzazione dei singoli punti di vendita e la rilocalizzazione di esercizi commerciali, all'interno dello stesso comune o provenienti dai comuni limitrofi, purche' in attivita' da almeno un triennio. 2. Possono accedere ai finanziamenti le piccole e medie imprese commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, singole o associate, con meno di 50 dipendenti, operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche localizzate in Toscana".