(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 22 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7
 
  1. All'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo  il
comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma:
  "2-bis.  I  contributi  di  cui  ai precedenti commi possono essere
erogati, alle stesse  condizioni  e  per  la  medesima  durata,  alle
cooperative  sociali  iscritte  nella  Sez. B del corrispondente Albo
regionale, che mantengono alle proprie dipendenze  lavoratori  per  i
quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.".