(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 22 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 1. All'art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente nuovo comma: "2-bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella Sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio.".