(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 26 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprovato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche e integrazioni 1. L'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, societa' a partecipazione regionale, nonche' in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici gia' rivestiti. 3. La presente legge disciplina, altresi', i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi". 2. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Competenze in materia di nomine e designazioni). - 1. Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, societa' ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, cosi' come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale. 2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati. 3. Spettano al Presidente della Giunta regionale le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal codice civile. 4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, societa' ed organismi, che non sono di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta. 5. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni consigliere non puo' disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare". 3. Alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2-bis. (Atti di nomina e designazioni). - 1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilita' e ineleggibilita' indicate dall'art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale e' data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne da immediata comunicazione al Consiglio. 4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione". 4. All'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche: - la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;" - la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;" - il comma 5 e' soppresso. 5. All'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche: - il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso;". 6. L'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Adempimenti successivi alla nomina). - 1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto. 2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione. 3. Il nominato o designato e' tenuto a trasmettere all'organo che gli ha conferito l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia della dichiarazione dei redditl entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa". 7. L'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Doveri inerenti al mandato). - 1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in societa' a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza. 2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e societa' di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari. 3. Per le societa' a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina puo' revocarla". 8. All'art. 14 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche: - il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinche' il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono". 9. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 18 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.