(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15
                         del 26 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modifiche e integrazioni
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  21  marzo  1995,  n. 11, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  La  presente   legge
disciplina  le  nomine  e designazioni di competenza della Regione in
enti e  aziende  dipendenti,  societa'  a  partecipazione  regionale,
nonche' in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.
  2.  Le  disposizioni della presente legge non si applicano nei casi
di rappresentanza di diritto in funzione di  cariche  o  uffici  gia'
rivestiti.
  3.  La  presente  legge  disciplina,  altresi',  i rapporti tra gli
organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi".
  2. L'art. 2  della  legge  regionale  21  marzo  1995,  n.  11,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  (Competenze  in  materia di nomine e designazioni). - 1.
Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e
aziende dipendenti,  societa'  ed  organismi  che  non  costituiscono
strumenti   diretti  dell'indirizzo  politico  e  amministrativo  del
governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio
e ricerca, cosi' come individuati con apposita delibera del Consiglio
regionale.
  2.  Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine
e designazioni riservate alla  Regione  dei  membri  dei  collegi  di
revisione contabile comunque denominati.
  3.  Spettano  al  Presidente  della  Giunta  regionale  le nomine e
designazioni dei rappresentanti della Regione  in  seno  agli  organi
statutari  di  fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base
alla disciplina dettata dal codice civile.
  4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra  nomina  o  designazione
negli  enti e aziende dipendenti, societa' ed organismi, che non sono
di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
  5. Le nomine e designazioni di competenza del  Consiglio  regionale
sono  effettuate  con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni
consigliere non puo' disporre di un numero di voti superiore  ai  due
terzi   del  numero  complessivo  dei  candidati  da  nominare  o  da
designare".
  3. Alla legge regionale 21  marzo  1995,  n.  11,  e'  aggiunto  il
seguente articolo:
  "Art.  2-bis.  (Atti  di  nomina  e designazioni). - 1. Gli atti di
nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente  della
Giunta  regionale,  previa deliberazione del Consiglio o della Giunta
regionale, secondo le rispettive competenze.
  2. Le deliberazioni di nomina o designazione  devono  espressamente
dare  atto  della  insussistenza  delle  cause  di incompatibilita' e
ineleggibilita' indicate dall'art. 3 e  del  possesso  dei  requisiti
previsti dalla legge.
  3.  Degli  atti  di  nomina  e designazione deliberati dalla Giunta
regionale e'  data  notizia,  a  cura  del  Presidente  della  Giunta
regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne da immediata
comunicazione al Consiglio.
  4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione e degli stessi viene data notizia agli organi
di informazione".
  4.  All'art.  3  della  legge  regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono
apportate le seguenti modifiche:
  - la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo  e  i  consiglieri
regionali;"
   - la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
   "e)   i  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli
avvocati o procuratori  dello  Stato,  gli  appartenenti  alle  forze
armate in servizio permanente effettivo;"
  - il comma 5 e' soppresso.
  5.  All'art.  4  della  legge  regionale 21 marzo 1995, n. 11, sono
apportate le seguenti modifiche:
   - il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita
immediatamente l'interessato ad optare per uno  degli  incarichi  nei
quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso;".
  6.  L'art.  7  della  legge  regionale  21  marzo  1995,  n. 11, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 7. (Adempimenti successivi alla nomina). - 1. Entro  quindici
giorni   dalla   ricezione   della   comunicazione   della  nomina  o
designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la
propria accettazione all'organo  che  lo  ha  nominato  o  designato,
dichiarando  nel  contempo  l'inesistenza o la intervenuta cessazione
delle condizioni di cui all'art. 2 e  comunque  di  non  trovarsi  in
situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.
  2.  La  mancanza  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1 rende
inefficace la nomina o designazione.
  3. Il nominato o designato e' tenuto a trasmettere  all'organo  che
gli  ha  conferito  l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia
della dichiarazione dei redditl entro  un  mese  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della stessa".
  7.  L'art.  10  della  legge  regionale  21  marzo  1995,  n. 11 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (Doveri inerenti al mandato). - 1.  Nell'espletamento  del
proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti
e  aziende  dipendenti  dalla  Regione e in societa' a partecipazione
regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali  definiti
dagli organi regionali per i settori di competenza.
  2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori
negli  enti,  aziende  e  societa'  di  cui al comma 1, sono tenuti a
corrispondere alle richieste di informazioni  avanzate  dalla  Giunta
regionale e dalle commissioni consiliari.
  3.  Per  le  societa' a partecipazione regionale la disposizione di
cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con  le  leggi  dello
Stato.
  4.  In  caso  di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,
l'organo regionale che ha provveduto alla nomina puo' revocarla".
  8. All'art. 14 della legge regionale 21 marzo  1995,  n.  11,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  - il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  ricostituzione  degli  organi deve avvenire in tempo utile
affinche' il relativo atto consegua efficacia  prima  della  scadenza
degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le
stesse  sono  iscritte  d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio
almeno  trenta  giorni  prima  della  scadenza  dell'organo  cui   si
riferiscono".
  9.  Sono  abrogati  gli articoli 5, 6 e 18 della legge regionale 21
marzo 1995, n. 11.