(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 13 del 18 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
 
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Ordinamento della professione
 
  1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina
e aspirante guida alpina in Valle  d'Aosta  sono  disciplinati  dalle
disposizioni contenute nella presente legge.