(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 18 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ordinamento della professione 1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d'Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.