(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7
                         del 1 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
          Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
 
  "Con l'occasione il Governo ha osservato che:
   a) a fronte della delega ai Comuni  delle  funzioni  di  cui  alle
lettere  b) e c) dell'art. 1 della legge 112/91 non e' stato previsto
a favore degli stessi il correlato trasferimento dei necessari  mezzi
finanziari per farvi fronte;
   b) circa la norma finanziaria di cui all'art. 19, la dotazione dei
distinti  capitoli  di  spesa  di  cui  e'  prevista l'iscrizione nel
bilancio 1997 dovra' essere contenuta entro i limiti  dell'istituendo
fondo di cui al precedente articolo 17;
   c)  infine  la  stessa norma finanziaria non sembrerebbe idonea ad
assicurare  la  copertura  degli  oneri  pluriennali  derivanti  alla
Regione   dall'accollo  della  rata  dei  mutui  che  i  Comuni  sono
autorizzati a contrarre  ai  sensi  dell'  art.  17,  previo  assenso
regionale, con la Cassa Depositi e Prestiti per le finalita' previste
dalla  legge  in  oggetto,  atteso  che  l'evoluzione del gettito del
predetto fondo potrebbe non garantire la copertura integrale di  tali
oneri";
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle funzioni in
materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della  legge  28
marzo  1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato
con decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.