(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Con l'occasione il Governo ha osservato che: a) a fronte della delega ai Comuni delle funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 112/91 non e' stato previsto a favore degli stessi il correlato trasferimento dei necessari mezzi finanziari per farvi fronte; b) circa la norma finanziaria di cui all'art. 19, la dotazione dei distinti capitoli di spesa di cui e' prevista l'iscrizione nel bilancio 1997 dovra' essere contenuta entro i limiti dell'istituendo fondo di cui al precedente articolo 17; c) infine la stessa norma finanziaria non sembrerebbe idonea ad assicurare la copertura degli oneri pluriennali derivanti alla Regione dall'accollo della rata dei mutui che i Comuni sono autorizzati a contrarre ai sensi dell' art. 17, previo assenso regionale, con la Cassa Depositi e Prestiti per le finalita' previste dalla legge in oggetto, atteso che l'evoluzione del gettito del predetto fondo potrebbe non garantire la copertura integrale di tali oneri"; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248.