(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in ordine alla proprieta' impianti 1. La Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprieta' degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione. 2. La Giunta regionale e' delegata a perfezionare tutte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1. Art.2. Finanziamento opere ammodernamento 1. La Giunta regionale, al fine di consentire la realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento, di razionalizzazione delle proprieta' e di messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio funiviario Stresa-Mottarone, e' autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa Fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi. 2. Le modalita' di erogazione sono determinate dalla Giunta in relazione al programma di interventi predisposto dal Comune ed approvato dai competenti servizi tecnici regionali.