(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12
                         del 26 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Disposizioni in ordine alla proprieta' impianti
 
  1.  La  Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprieta' degli
impianti ed attrezzature,  pervenuti  alla  stessa  a  seguito  della
scadenza  della  precedente  concessione  governativa,  della funivia
Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente  o
tramite concessione.
  2.  La  Giunta  regionale  e'  delegata  a  perfezionare  tutte  le
procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
 
                               Art.2.
                 Finanziamento opere ammodernamento
 
  1. La Giunta regionale, al  fine  di  consentire  la  realizzazione
degli   occorrenti   interventi  di  manutenzione  straordinaria,  di
ammodernamento, di razionalizzazione delle proprieta' e di  messa  in
sicurezza   degli   impianti   e  delle  attrezzature  dell'esercizio
funiviario Stresa-Mottarone, e' autorizzata  a  concedere  contributi
straordinari al Comune di Stresa Fino ad un importo massimo di lire 3
miliardi.
  2.  Le  modalita'  di  erogazione  sono determinate dalla Giunta in
relazione al  programma  di  interventi  predisposto  dal  Comune  ed
approvato dai competenti servizi tecnici regionali.