(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 21 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Per concorrere alla spesa di funzionamento delle Comunita' Montane e dei Comuni non ricompresi in Comunita' Montane ma classificati parzialmente o totalmente montani e' autorizzata, per l'anno 1997, una spesa di L. 3 miliardi. 2. La ripartizione della somma di cui al primo comma e' effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 della L.R. 18 agosto 1992, n. 39, modificato dalla legge regionale 2 agosto 1996, n. 63. 3. Al finanziamento della spesa si provvede con le variazioni al bilancio di previsione 1997 di cui al successivo comma. 4. Sono apportate al bilancio di previsione 1997 le seguenti variazioni di analogo importo allo stato di previsione della competenza e della cassa della parte "spesa". (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 marzo 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale l'11 febbraio 1997 ed e' stata vistata dal Commisario del Governo l'8 marzo 1997.