(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14
                         del 28 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
  1.  La  presente  legge, in attuazione dei vigenti principi volti a
promuovere  il  programmato  uso   delle   risorse   e   il   massimo
coordinamento  della  finanza pubblica, disciplina la classificazione
dei bilanci, le modalita' di rendicontazione e le forme di  controllo
in  ordine  ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per
l'esercizio di attivita' e di funzioni  amministrative  a  tali  enti
delegate  o  comunque  trasferite  dalla Regione, nonche' a titolo di
contributi straordinari.