(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 28 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge, in attuazione dei vigenti principi volti a promuovere il programmato uso delle risorse e il massimo coordinamento della finanza pubblica, disciplina la classificazione dei bilanci, le modalita' di rendicontazione e le forme di controllo in ordine ai finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di attivita' e di funzioni amministrative a tali enti delegate o comunque trasferite dalla Regione, nonche' a titolo di contributi straordinari.