(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Modifiche alla legge regionale 22/1976
 
  1.  Nella  legge  regionale  22 giugno 1976, n. 22, come modificato
dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio  1979,  n.  20,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art. 1-bis - 1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 sono
quelle  direttamente  legate  all'attivita' istituzionale di ciascuna
Associazione.
  2. Non sono comunque ammissibili le spese per  l'organizzazione  di
convegni  o  incontri  e  per  pubblicazioni in materia estranea alla
competenza degli enti locali.
  3. Non sono ammissibili le spese per le attivita' di  propaganda  o
informazione  nei  sessanta giorni precedenti alle tornate elettorali
nazionali amministrative o regionali.
  4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano  al  Comitato
regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL)".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione . E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 4 aprile 1997.
                               CRUDER