(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 22/1976 1. Nella legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 20, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis - 1. Le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 1 sono quelle direttamente legate all'attivita' istituzionale di ciascuna Associazione. 2. Non sono comunque ammissibili le spese per l'organizzazione di convegni o incontri e per pubblicazioni in materia estranea alla competenza degli enti locali. 3. Non sono ammissibili le spese per le attivita' di propaganda o informazione nei sessanta giorni precedenti alle tornate elettorali nazionali amministrative o regionali. 4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL)". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 4 aprile 1997. CRUDER