(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 88 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta ad operare nei settori: a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, della consulenza e della supervisione degli operatori socio-assistenzlali ed educativi; b) dell'attuazione di studi, ricerche finalizzate ed iniziative culturali relativi all'educazione sociale ed allo sviluppo dei servizi sociali; c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali. 2. Nell'ambito delle finalita' di cui alla lettera a), l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori dei servizi socio-assistenziali della regione.