(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1.   La   Regione,  nel  quadro  dei  compiti  ad  essa  attribuiti
dall'articolo 9 della legge regionale 19 maggio  1988,  n.  33,  come
modificato dall'articolo 88 della legge regionale 1 febbraio 1991, n.
4,  sostiene  l'Istituto  regionale per gli studi di servizio sociale
quale struttura atta ad operare nei settori:
   a)  della   formazione   permanente,   dell'aggiornamento,   della
consulenza  e  della supervisione degli operatori socio-assistenzlali
ed educativi;
   b) dell'attuazione di studi, ricerche  finalizzate  ed  iniziative
culturali  relativi  all'educazione  sociale  ed  allo  sviluppo  dei
servizi sociali;
   c)  della  partecipazione,  in  collaborazione  con  le  strutture
universitarie   della   regione,  alla  formazione  degli  assistenti
sociali.
  2. Nell'ambito delle finalita' di cui alla lettera  a),  l'Istituto
regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un
rapporto   sui   bisogni   formativi   degli  operatori  dei  servizi
socio-assistenziali della regione.