(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge individua le strutture ricettive turistiche della Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 284.