(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1. La presente legge individua le  strutture  ricettive  turistiche
della  Regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la
classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi
stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla legge 25  agosto
1991, n. 284.