(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 11 del 12 marzo 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Disposizioni in generale
 
   1.  La  Giunta  provinciale  rimborsa,  a  richiesta del personale
dipendente, comandato, incaricato o temporaneo,  e  su  presentazione
delle   parcelle   determinate   ai   sensi   delle  vigenti  tariffe
professionali, le spese  legali  e  peritali,  nonche'  le  spese  di
giustizia,  sostenute  dal  medesimo per la propria difesa in giudizi
penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di
servizio,  durante  il  rapporto  di  dipendenza,  di  incarico  o di
comando, salvo i casi di condanna per azioni  od  omissioni  commesse
con dolo o colpa grave.
   2.  I  rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in
favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto  o
di responsabilita' amministrativa.
   3.  La  Giunta  provinriale puo' concedere anticipi sulle spese di
cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quelle risultanti dalle
richieste dei difensori e dei periti, a condizione che  il  personale
si  impegni  a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna, ed
autorizzi  l'amministrazione  a  dedurre  i  relativi  importi  dagli
emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.
   4.  Per ciascun grado del giudizio, il rimborso delle spese legali
e'  limitato  a  quelle  sostenute  per  un  solo  difensore  e   per
l'eventuale  domiciliatario.  Il Presidente della Giunta provinciale,
sentito l'ispettorato degli affari legali, puo' autorizzare,  in  via
eccezionale,  il  rimborso  delle  spese  legali  sostenute  per  due
difensori, avuto riguardo alla complessita' o  particolare  rilevanza
del  processo,  o  qualora attenga a diversi profili disciplinari. Il
rimborso delle spese peritali e' limitato  alle  spese  per  un  solo
professionista,  per  singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto
della perizia.
   5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si  applicano  anche  nei
confronti  del  Presidente  della Giunta provinciale, degli assessori
provinciali, dei componenti di organi collegiali provinciali e  degli
enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra
nelle sue competenze, anche delegate, nonche' del relativo personale,
che  siano rimasti coinvolti in giudizi civili, penali, di conto o di
responsabilita'  amministrativa,   per   fatti   o   cause   connessi
all'adempimento  del loro mandato, all'esercizio delle loro pubbliche
furzioni, o al rapporto di servizio.