(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 12 marzo 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in generale 1. La Giunta provinciale rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonche' le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave. 2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilita' amministrativa. 3. La Giunta provinriale puo' concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna, ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge. 4. Per ciascun grado del giudizio, il rimborso delle spese legali e' limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'ispettorato degli affari legali, puo' autorizzare, in via eccezionale, il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessita' o particolare rilevanza del processo, o qualora attenga a diversi profili disciplinari. Il rimborso delle spese peritali e' limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia. 5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche nei confronti del Presidente della Giunta provinciale, degli assessori provinciali, dei componenti di organi collegiali provinciali e degli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonche' del relativo personale, che siano rimasti coinvolti in giudizi civili, penali, di conto o di responsabilita' amministrativa, per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato, all'esercizio delle loro pubbliche furzioni, o al rapporto di servizio.