(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13
                         del 24 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Servizio di assistenza religiosa
 
  1.  La  presente legge ha per oggetto l'istituzione, in conformita'
con la legislazione statale vigente e con le norme concordatarie, del
servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie.
  2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di  assicurare
presso  i  presidi  di  ricovero  sanitari  e  sociali  del  servizio
sanitario regionale, nel rispetto della volonta' e liberta'  di  fede
dei  cittadini,  l'esercizio della liberta' religiosa e l'adempimento
delle pratiche di culto, nonche' il  soddisfacimento  delle  esigenze
spirituali  proprie  delle  diverse  confessioni,  in  conformita' ai
rispettivi ordinamenti.
  3. Il servizio di assistenza religiosa svolge le  proprie  funzioni
nei   confronti  dei  degenti  ricoverati  e  dei  familiari  che  li
assistono, nel rispetto della volonta' e della liberta' di fede degli
utenti.
  4. Il direttore generale, nel rispetto  degli  indirizzi  stabiliti
dai protocolli d'intesa di cui ai successivi articoli 3 e 4, delibera
l'istituzione  del  servizio  di  assistenza religiosa. Con la stessa
deliberazione sono determinati, in collaborazione con gli  assistenti
religiosi:
   a) i criteri di organizzazione del servizio;
   b)  le  modalita'  di coordinamento del servizio con i servizi dei
presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'azienda.