IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarieta' e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo. 2. In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identita' culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonche' nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.