IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La Provincia  autonoma  di  Bolzano  riconosce  nella  pace  un
diritto  fondamentale  degli  uomini e dei popoli, da realizzarsi nel
perseguimento  degli  obiettivi  di   solidarieta'   e   cooperazione
internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.
   2.  In  particolare,  la Provincia contribuisce al soddisfacimento
dei  bisogni   primari,   alla   salvaguardia   della   vita   umana,
all'autosufficienza   alimentare,   al   mantenimento  dell'identita'
culturale,  all'innalzamento  del   livello   di   istruzione,   alla
conservazione  dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale,
al sostegno degli sforzi dei  paesi  in  via  di  sviluppo  in  campo
economico,  sociale  e culturale, nonche' nel campo del miglioramento
della condizione femminile e dell'infanzia.