(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Natura giuridica 1. Sono costituite le seguenti comunita' comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse: a) comunita' comprensoriale della Val Venosta; b) comunita' comprensoriale della Alta Val d'Isarco; c) comunita' comprensoriale della Val Pusteria; d) comunita' comprensoriale del Burgraviato; e) comunita' comprensoriale della Val d'Isarco; f) comunita' comprensoriale di Salto-Sciliar; g) comunita' comprensoriale di Bolzano; h) comunita' comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina. 2. La Giunta provinciale e' autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunita' di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneita' geografica e socio-economica, sentiti i consigli comunali interessati. 3. Il territorio del Comune di Bolzano e' costituito in comunita' comprensoriale a se' stante e le funzioni degli organi comprensoriali vengono esercitate dai corrispondenti organi del Comune. 4. La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio- economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, puo', su richiesta di singoli comuni e sentite le comunita' interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunita' diversa da quella di appartenerza, purche' confinante.