(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Natura giuridica
 
   1.  Sono  costituite  le  seguenti comunita' comprensoriali, quali
enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974, n. 279, allo scopo di
promuovere la  valorizzazione  e  la  tutela  ambientale  delle  zone
montane    o   parzialmente   montane   interessate,   favorendo   la
partecipazione della popolazione allo  sviluppo  economico,  sociale,
culturale ed ecologico delle stesse:
     a) comunita' comprensoriale della Val Venosta;
     b) comunita' comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
     c) comunita' comprensoriale della Val Pusteria;
     d) comunita' comprensoriale del Burgraviato;
     e) comunita' comprensoriale della Val d'Isarco;
     f) comunita' comprensoriale di Salto-Sciliar;
     g) comunita' comprensoriale di Bolzano;
     h)   comunita'   comprensoriale  dell'Oltradige  e  della  Bassa
Atesina.
   2. La Giunta provinciale e' autorizzata a  delimitare  gli  ambiti
territoriali  delle  comunita'  di cui al comma 1, secondo criteri di
omogeneita' geografica e socio-economica, sentiti i consigli comunali
interessati.
   3. Il territorio del Comune di Bolzano e' costituito in  comunita'
comprensoriale a se' stante e le funzioni degli organi comprensoriali
vengono esercitate dai corrispondenti organi del Comune.
   4.  La  Giunta  provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-
economiche di zone del comprensorio  o  di  dislocazione  di  servizi
comuni  o  di  modifiche ai collegamenti viari, puo', su richiesta di
singoli  comuni  e  sentite  le  comunita'  interessate,  autorizzare
l'aggregazione   di  ambiti  territoriali  comunali  o  frazionali  a
comunita' diversa da quella di appartenerza, purche' confinante.