IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Unificazioni di ruoli
 
   1.  E'  istituito,  ferma  restando  la vigente dotazione organica
complessiva, il ruolo generale  del  personale  provinciale,  con  la
dotazione  organica  unificata,  per  qualifiche  funzionali,  di cui
all'allegato 1 della presente legge.
   2. Sono soppressi i seguenti ruoli:
     a) ruolo amministrativo;
     b) ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi tecnici;
     c) ruolo speciale della carriera  direttiva  dei  servizi  della
programmazione economica e del coordinamento territoriale;
     d) ruolo speciale di statistica;
     e) ruolo speciale dei servizi di promozione turistica;
     f) ruolo speciale dei trasporti;
     g) ruolo speciale dei servizi agrari;
     h) ruolo speciale dei servizi forestali;
     i) ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva;
     j) ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto
all'istruzione e alla cultura;
     k)  ruolo  speciale  della  Sovrintendenza  provinciale  ai beni
culturali;
     l) ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale;
     m) ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare;
     n) ruolo speciale dei servizi sociali;
     o)  ruolo  speciale  dell'Istituto  provinciale  di   assistenza
all'infanzia;
     p)   ruolo   speciale   del   servizio   prevenzione,   cura   e
riabilitazione delle forme di devianza sociale,  tossicodipendenza  e
alcolismo;
     q)  ruolo  speciale  del  personale  tecnico  addetto ai servizi
provinciali per i soggetti portatori di handicaps;
     r) ruolo speciale del personale  del  Laboratorio  di  igiene  e
profilassi - sezione chimica.