IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Unificazioni di ruoli 1. E' istituito, ferma restando la vigente dotazione organica complessiva, il ruolo generale del personale provinciale, con la dotazione organica unificata, per qualifiche funzionali, di cui all'allegato 1 della presente legge. 2. Sono soppressi i seguenti ruoli: a) ruolo amministrativo; b) ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi tecnici; c) ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale; d) ruolo speciale di statistica; e) ruolo speciale dei servizi di promozione turistica; f) ruolo speciale dei trasporti; g) ruolo speciale dei servizi agrari; h) ruolo speciale dei servizi forestali; i) ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva; j) ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e alla cultura; k) ruolo speciale della Sovrintendenza provinciale ai beni culturali; l) ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale; m) ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare; n) ruolo speciale dei servizi sociali; o) ruolo speciale dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia; p) ruolo speciale del servizio prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo; q) ruolo speciale del personale tecnico addetto ai servizi provinciali per i soggetti portatori di handicaps; r) ruolo speciale del personale del Laboratorio di igiene e profilassi - sezione chimica.