(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 16 dell'8 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), definisce i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonche' i requisiti di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla legge stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per i requisiti dei locali destinati alla preparazione, somministrazione, deposito e conservazione degli alimenti e delle bevande.