(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 20 del 29 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  6  della  legge  regionale 21 giugno 1977, n. 45 (Norme
sullo stato giuridico del  personale  direttivo  e  docente  e  sugli
organi  collegiale  delle  scuole  materne dipendenti dalla Regione),
gia' modificato dalle leggi regionali 19 gennaio 1979,  n.  2,  e  15
giugno 1983, n.  57, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6.  (Regolamento  del  personale  direttivo e docente). - 1.
L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  delle  scuole  materne
dipendenti  dalla  Regione  e'  disciplinato dalla legge regionale 17
aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici  e  norme
in  materia  di  reclutamento  del  personale  direttivo,  docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche regionali).
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  regionale  6  settembre
1991,  n.  60  (Assunzione  in ruolo, trasferimenti e riammissione in
servizio  del  personale  direttivo  delle  istituzioni   scolastiche
regionali),   ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione sono  ammessi
i  docenti  di  scuola  materna  e  di  scuola elementare che abbiano
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque  anni
effettivamente   prestato   e  siano  forniti  di  una  delle  lauree
determinate dal bando di concorso o di diploma di  abilitazione  alla
vigilanza scolastica.
  3.  Ai  fini dell'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, sono da
considerare  equiparati  agli  appartenenti  ai  ruoli  delle  scuole
materne  ed  elementari  coloro  i  quali  vi  abbiano appartenuto in
passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli".